giovedì 9 maggio 2013

Corte di giustizia federale: ricorso inammissibile



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39,
COMMA 2, C.G.S. A.C. MONZA BRIANZA
1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL
A PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI IN
CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAG
IONE SPORTIVA 2012-2013, A TITOLO DI
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’
ART. 7, COMMI 4 E 6, E DELL’ART.
4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI
ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI
TESSERATI LUCA FIUZZI, ANDREA AL
BERTI E VINCENZO IACOPINO IN
RELAZIONE ALLE GARE CREMONES
E/MONZA DEL 27.10.2010 E PISA/MONZA
DELL’8.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE - NOTA
N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 –
(Delibera della Corte di Giustizia Federale –
Com. Uff. n. 002/CDN del 6.7.2012)
La C.G.F. dichiara inammissibile
il ricorso per revisione ex ar
t. 39, comma 2, C.G.S. come sopra
proposto dall’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di
Monza . Dispone addebita
rsi la tassa reclamo

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