mercoledì 9 maggio 2012

Calcioscommesse: A.C. Monza Brianza deferito per responsabilità oggettiva

CREMONESE - MONZA del 27/10/2010 – s.s. 2010/2011 106 - GERVASONI Carlo (calciatore attualmente sospeso dall’attività sportiva), PAOLONI Marco (calciatore attualmente sospeso dall’attività sportiva) e STEFANI Mirko (calciatore attualmente tesserato per il Frosinone calcio), all’epoca dei fatti tutti calciatori della società CREMONESE, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara Cremonese - Monza del 27 ottobre 2010, in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con sconfitta della propria squadra; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi (Gervasoni e Paoloni). 107 - la società CREMONESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi (Gervasoni e Paoloni). 108 - FIUZZI Luca (calciatore attualmente tesserato per l’A.C. Monza Brianza 1912), ALBERTI Andrea (calciatore attualmente tesserato per l’A.C. Prato) e IACOPINO Vincenzo (calciatore attualmente tesserato per l’A.C. Monza Brianza 1912), all’epoca dei fatti tutti calciatori della società MONZA, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara CREMONESE - MONZA del 27/10/2010, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con vittoria sul campo della squadra del Monza; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e, per il solo Fiuzzi, della pluralità degli illeciti posti in essere. 109 - la società MONZA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi ai propri tesserati all’epoca dei fatti sopra indicati. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in essere. 

PISA - MONZA dell’8/12/2010 – s.s. 2010/2011 Coppa Italia Lega Pro 110 - GERVASONI Carlo (calciatore del Piacenza, attualmente sospeso dall’attività sportiva) e STEFANI Mirko (calciatore attualmente tesserato per il Frosinone calcio), all’epoca dei fatti entrambi calciatori della società CREMONESE, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara Pisa - Monza dell’8 dicembre 2010, in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con sconfitta della squadra del Monza; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi. 111 - la società CREMONESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati. Con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi. 112 - FIUZZI Luca (calciatore attualmente tesserato per l’A.C. Monza Brianza 1912), all’epoca dei fatti calciatore della società MONZA, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara PISA - MONZA dell’8 dicembre 2010, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con sconfitta sul campo della squadra del Monza; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi. 113 - la società MONZA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S, per l’addebito mosso al proprio tesserato all’epoca dei fatti sopra indicati. Con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione del risultato finale della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi commessi.